Idoneità alla riproduzione dal 7° anno
Premesso che il canone 11 del Codice Etico dell'allevatore già prevede che l'accoppiamento degli esemplari femmina non debba essere prematuro ma neppure eccessivamente tardivo, e a tal fine dispone che dopo i sette anni di età sia opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione;
tenuto conto della costante attenzione di ENCI per la salute dell’animale nonché del sempre crescente interesse rivolto agli aspetti di benessere psicofisico dei cani,
si ricorda
che tale previsione riguarda - come misura di orientamento - tutti i proprietari delle femmine che richiedano registrazione di monta, e che dunque è estesa anche ai proprietari non iscritti al Registro allevatori.
Alla luce di ciò, le Delegazioni sono tenute ad informare non solo i soci e gli allevatori iscritti ma tutti i proprietari che ENCI ritiene opportuno, in un’ottica di condivisione delle responsabilità etiche, che la predetta certificazione di idoneità deve essere presentata anche nel caso in cui la registrazione non riguardi soci allevatori.
La Delegazione dovrà procedere all’inoltro immediato all’Ufficio Centrale del Libro delle certificazioni di cui sopra.
ENCI rappresenta sin da ora che si riserva di effettuare le necessarie verifiche qualora risulti che una fattrice di età uguale o maggiore a sette anni sia stata interessata da una cucciolata senza esibizione di idoneo certificato veterinario.